Conoscerci Meglio

Organi Amministrativi
 
Sono organi dell’associazione:
 
L’assemblea dei soci
 
E’ l’organo sovrano dell’associazione.  E’ composta da persone fisiche e giuridiche in regola con il pagamento della quota associativa.
 
Provvede a: 
 
  • Approvare lo statuto Nominare i componenti del CdA;
  • Eleggere i 3 membri del collegio dei probiviri;
  • Determinare la quota sociale annua e la quota iniziale,
  • Approvare il bilancio preventivo entro il 30/06 dell’anno di riferimento;  
  • Approvare acquisti o alienazioni di beni immobili;
  • Approvare i regolamenti interni;
  • A fornire indirizzi generali dell’associazione al CdA.
Assemblea dei Soci
 
 
Il Consiglio di Amministrazione (CdA)
 
  • Elegge al suo interno il presidente (un rappresentante dei genitore), il vice-presidente (un rappresentante delegato dal Sindaco di Ruda) e il Segretario (un rappresentante del corpo docente). 
  • E’ composto da un minimo di 8 ad un massimo di 15 membri. 
  • Convoca l’assemblea dei soci.
  •  È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. 
  • Procede alla compilazione dei rendiconti economico e finanziario, consuntivo e preventivo e alla loro presentazione all’assemblea.
I verbali del CdA sono redatti su apposito libro e sono sempre a disposizione di tutti gli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.
 
CdA
 
 

Il presidente e il vice-presidente 

  • Vengono nominati in seno al CdA.
  •  Il presidente dell’associazione e in sua assenza il vice-presidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del CdA. 
  • Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
  • Presiede il CdA e sottoscrive i verbali. 
  • Convoca l’assemblea dei soci su delibera del CdA e la presiede.
  
Il collegio dei probiviri 
 
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri nominati dall’assemblea.
 
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. 
 

Il lodo sarà inappellabile

collegio probiviri
 
 
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